Accesso civico “generalizzato”
Linee Guida Anac 1309/2016
L’ Accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e società partecipate, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs 97/2016 nel rispetto dei limiti di cui al nuovo art. 5 bis del d. lgs 33/2013.
L’istanza di Accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita salvo il solo rimborso del costo sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e non deve essere motivata.
Procedimento:
La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo sotto riportato e presentata nelle seguenti modalità:
- Presentata a mezzo fax al numero: 0362/553963
- Presentata a mezzo posta ordinaria o direttamente presso gli uffici all’indirizzo ASSP Spa – Via G. Garibaldi 20, 20811 Cesano Maderno (MB)
- Trasmessa dall’istante mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: assp.spa@pec.assp.it
Le istanze sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale;
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità.
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente degli uffici di ASSP Spa, la stessa deve essere sottoscritta e presentata insieme alla copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Potere sostitutivo:
In tutti i casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nella figura dell’Organismo di Vigilanza di ASSP s.p.a., Avv. Paolo Bernardini
Modalità di presentazione al titolare del potere sostitutivo:
- Presentata a mezzo posta ordinaria o direttamente presso gli uffici all’indirizzo ASSP s.p.a. – Via G. Garibaldi 20, 20811 Cesano Maderno (MB) ed indirizzata all’Organismo di Vigilanza
- Trasmessa dall’istante mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: assp.spa@pec.assp.it, alla c.a. dell’Organismo di Vigilanza
- Trasmessa direttamente all’Organismo di Vigilanza, al seguente indirizzo: odv@assp.it
Tutela dell’accesso civico “generalizzato”:
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Per approfondimenti, si rinvia alle Linee Guida Anac (pubblicate al presente indirizzo: https://www.assp.it/accesso-civico/) recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.
Limiti all’Accesso civico “generalizzato”:
L’Accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici (ex art. 5 bis della normativa in parola D. lgs 97/2016) inerenti:
- sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettiva.
L’Accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Richiesta accesso civico generalizzato